Arredo bagno

Agevolazioni fiscali per ristrutturazione il bagno: Cosa c’è da sapere

Se ti stai chiedendo a quali agevolazioni ristrutturazione bagno hai diritto, continua a leggere: in questo articolo vedremo tutti i dettagli relativi alla detrazione fiscale ristrutturazione bagno, cercando di capire in che modo usufruirne.

 

Ristrutturazione bagni agevolazioni fiscali

Innanzitutto, occorre sapere che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito vademecum sulle ristrutturazioni edilizie e agevolazioni previste per le detrazioni fiscali ristrutturazione bagno.

Relativamente ai lavori da effettuarsi nelle parti condominiali interessate, sono previste importanti agevolazioni fiscali sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, suddivise in base alla tipologia d’intervento e ad altri criteri. Vediamoli più nel dettaglio.

 

Interventi ammessi

Non solo all’interno della proprietà: gli interventi si estendono alle parti comuni degli edifici residenziali, e ogni condomino può richiedere la detrazione. Gli interventi ammessi sono quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
Si tratta, in particolare, dei lavori di:

  • manutenzione ordinaria
  • manutenzione straordinaria
  • restauro e risanamento conservativo
  • ristrutturazione edilizia.

Quindi, oltre agli interventi realizzati sulle proprietà private (singola unità abitativa), sono agevolabili anche quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni.

 

Manutenzione ordinaria

Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Ammessi anche la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione dei tetti.

 

Altri lavori agevolabili

Inoltre, tra i lavori inclusi nell’agevolazione ci sono anche gli interventi indicati nell’art. 16-bis del Tuir, ovvero quelli che sono:

  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
  • effettuati per eliminare le barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992)
  • utili a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi
  • finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico
  • effettuati per il conseguimento di risparmi energetici
  • per l’adozione di misure antisismiche
  • di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

 

L’agevolazione IVA

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile ottenere l’aliquota IVA ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni di servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.

 

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’IVA ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’IVA ridotta si applica a questi beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni stessi.

In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

 

Esempio

  1. costo totale dell’intervento: 000 euro
  2. costo della prestazione lavorativa (manodopera): 4.000 euro
  3. prezzo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari): 6.000 euro

L’IVA al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (a – c = 10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.
I “beni significativi” individuati dal decreto 29 dicembre 1999 sono, in particolare:

  • ascensori e montacarichi
  • infissi esterni e interni
  • caldaie
  • video citofoni
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
  • sanitari e rubinetteria da bagni
  • impianti di sicurezza.

La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota IVA agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate dei beni (ad esempio, le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).

La determinazione del valore, quindi, va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.

In sostanza, come l’Agenzia delle entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%).

Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.

 

A chi non spetta l’agevolazione?

Infine, occorre conoscere i casi in cui non si può applicare l’IVA agevolata al 10% per la detrazione ristrutturazione bagno:

  • su materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
  • per materiali o beni acquistati direttamente dal committente
  • sulle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio
  • su prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In questo caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

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